STATUTO SOCIALE*

* In grassetto (neretto) il testo relativo alle "Norme d'armonizzazione da inserire nello Statuto dei soci collettivi Enci", richiesto dall'ente stesso.


COSTITUZIONE

Art. 1 - Il presente Statuto costituisce l'Associazione Specializzata "Società Amatori antico Pastore Inglese" (Old English Sheepdog), denominata "Bobtail Italia", con sede ufficiale a Milano, presso l'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana; con sede direttiva presso il recapito della presidenza; con sede operativa presso il recapito della segreteria.
Essa mira a svolgere ogni più efficiente azione di tutela della razza "Bobtail", secondo lo Standard ufficialmente riconosciuto.

PRINCIPI GENERALI - FINALITA' ASSOCIATIVA - COLLABORAZIONE CON L'ENCI

Art. 2 - L'Associazione Specializzata "Società Amatori antico Pastore Inglese" (Old English Sheepdog), denominata "Bobtail Italia", è associata all'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI), del quale osserva lo Statuto, i Regolamenti, le delibere e le determine, assolvendo scrupolosamente gli incarichi che le saranno da esso delegati, sotto l'indirizzo, la vigilanza, il controllo e il potere di sanzione e di sostituzione dell'ENCI.

Art. 3 - L'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" ha come scopo il miglioramento genetico delle popolazioni, lo studio, la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo della razza Bobtail - Antico Pastore Inglese (Old English Sheepdog), svolgendo anche gli incarichi di ricerca e di verifica affidati dall'ENCI e fornendo i necessari supporti tecnici alla Commissione Tecnica Centrale prevista dal Disciplinare del Libro Genealogico.
A tale fine, l'Associazione "Bobtail Italia" fornisce periodicamente all'ENCI una relazione sulla situazione della razza, unitamente agli obiettivi di selezione che intende perseguire e ai risultati ottenuti.

Art. 4 - Per il conseguimento dei fini di cui sopra, l'Associazione Specializzata:
a) propaganda la divulgazione e la tutela del Bobtail ed assiste, nei limiti delle proprie possibilità, i propri associati in tutte le iniziative che abbiano un interesse generale, rivolto al raggiungimento degli scopi anzidetti;
b) autorizza ed organizza manifestazioni e qualunque altra iniziativa, direttamente od in collaborazione con l'ENCI, con le associazioni e i gruppi cinofili da questo riconosciuti, oppure con altri enti o associazioni specializzate, anch'essi interessati a tali iniziative, richiedendo l'approvazione preventiva ed il riconoscimento dell'ENCI, nel quadro e con la disciplina da questo stabilite;
c) tiene rapporti con le altre associazioni specializzate del Bobtail - che tutelano la razza nei rispettivi paesi esteri - riconosciute dagli organismi cinofili nazionali del proprio Paese, affiliati - federati od associati - alla Federazione Cinologica Internazionale (FCI - Federation Cinologique International) ed aderenti all'associazione internazionale che raggruppa le associazioni specializzate del Bobtail di ciascun Paese interessato alla collaborazione, per la tutela del Bobtail nel mondo; oppure, riconosciuti dagli enti governativi (ministeri dell'agricoltura) del proprio Paese estero.

Art. 5 - L'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" riconosce il potere d'indirizzo, di vigilanza, di controllo e di sanzione in capo all'ENCI, ed in particolare il potere dell'ENCI di nominare un Commissario straordinario o ad acta, nonché d'adottare ogni altro provvedimento necessario in ambito associativo, secondo quanto previsto dallo Statuto Sociale dell'ENCI, nonché nel Regolamento d'Attuazione del medesimo.

Art. 6 - L'Associazione presta all'ENCI piena collaborazione; in particolare, il Presidente dell'Associazione ha l'onere:
- di dare riscontro, di norma entro quindici giorni, alle richieste d'informazioni e ai chiarimenti avanzati dall'ENCI;
- di comunicare all'ENCI le variazioni all'elenco dei soci, le variazioni delle cariche sociali, nonché ogni altra informazione di rilievo circa l'attività associativa, trasmettendo altresì gli atti adottati dall'Associazione in merito alla disciplina e all'organizzazione delle attività zootecniche, al fine d'ottenere la ratifica dell'ENCI.

RAPPORTO ASSOCIATIVO - VOTO IN ASSEMBLEA

Art. 7 - Possono essere soci dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" tutti i cittadini italiani e stranieri d'accertata moralità, che abbiano interesse al miglioramento della razza rappresentata e la cui domanda venga presentata nei modi previsti dal presente statuto, di seguito elencati.

Art. 8 - i soci si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari. I diritti e i doveri dei soci ordinari e sostenitori nei confronti dell'associazione, in conseguenza della loro appartenenza a quest'ultima, sono uguali; è diversa solo la misura della quota associativa annuale, in quanto i soci sostenitori ne versano una maggiore, in segno di tangibile appoggio alle iniziative e all'attività del sodalizio.
Il Consiglio Direttivo potrà nominare soci onorari persone che abbiano acquisito particolari benemerenze nel campo della cinofilia. Ai soci onorari non spetta diritto di voto e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
Non hanno diritto di voto i soci d'età inferiore ai 18 anni.

Art. 9 - La domanda d'ammissione a Socio è proposta per iscritto. Deve essere firmata dal richiedente (aspirante Socio), convalidata dalla firma di due soci presentatori ed indirizzata al Presidente. In tale domanda, deve anche essere precisato che il richiedente s'impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la relativa disciplina, nonché ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea.
Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo. In caso di mancata accettazione della stessa, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad indicare i motivi della propria decisione.
Avverso il diniego d'adesione è ammesso il reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite l'istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che avrà cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea utile.

Art. 10 - Le domande d'ammissione a Socio presentate per l'anno, nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, potranno essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neoeletto.

Art. 11 - L'Assemblea Generale dei soci stabilisce con propria deliberazione - inserita nell'Ordine del Giorno - la misura delle quote annuali dovute all'Associazione da parte dei soci, di cui all'Art. 8.

Art. 12 - L'iscrizione a Socio vale per l'annata solare in corso (indipendentemente dalla data d'accettazione e di versamento della quota associativa) e lo vincolerà per l'anno successivo, qualora il Socio non presenti per lettera raccomandata un formale atto di dimissione entro il 31 ottobre (dell'anno per cui ha versato l'ultima quota associativa).

Art. 13 - La qualità di Socio si perde
a) per dimissioni presentate nei modi previsti dall'Art. 12;
b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo, successivamente al primo aprile d'ogni anno;
c) per espulsione, deliberata dall'Assemblea Generale dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo.
Chi, per qualsiasi causa, cessa dalla qualità di Socio perde ogni diritto relativo, ma non è esonerato dagli impegni assunti.

Art. 14 - L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti ed in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso.
Sono ammessi a votare in Assemblea soltanto coloro che risultino soci anche dall'anno precedente.

Art. 15 - In piena attuazione dei principi d'uguaglianza e di democraticità associativa, ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea. Il Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. Ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

ORGANI SOCIALI

Art. 16 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo, composto dai consiglieri eletti dall'Assemblea;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Probiviri;
e) il Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 17 - L'Assemblea Generale dei soci è composta dai soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso, che siano soci dall'anno precedente. Ciascun Socio, sia esso ordinario oppure sostenitore, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta e firmata. Sono ammesse fino a due deleghe per Socio delegato. Le deleghe devono essere depositate dal Socio intestatario, prima che l'Assemblea abbia inizio. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe, né è ammesso che un Socio delegato possa trasferire le sue deleghe ad un altro Socio ancora.

Art. 18 - L'Assemblea Generale dei soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure, qualora lo richieda lo stesso Presidente, da un Socio chiamato dai soci presenti in Assemblea - anche dietro votazione, nel caso che i candidati siano due o più - a presiederla (Presidente dell'Assemblea autorizzato a maggioranza dei soci presenti).
Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre scrutatori, cui spetta di verificare la validità dei voti e delle deleghe depositate dai soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi delle votazioni con schede segrete, il conto dei risultati.
L'Assemblea Generale dei soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità, la decisione è nulla, per cui si procederà ad un'altra immediata votazione, la quale potrà essere ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

Art. 19 - L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, presso la sede e la località stabilita - di volta in volta - dal Consiglio Direttivo, in base alle esigenze organizzative ed economiche dell'Associazione al momento della convocazione. La convocazione dell'Assemblea ordinaria deve avvenire entro il mese di marzo, al fine dell'approvazione del bilancio consuntivo dell'annata precedente e dell'approvazione del programma dell'attività per l'annata in corso.
In via straordinaria, può essere convocata in qualsiasi altra data, sempre con le modalità di sede e località precedenti, allorché lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente, da parte del Collegio Sindacale (Revisori dei Conti) o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
La convocazione è annunciata dal Presidente, con l'invio per posta, ai soci, degli inviti a parteciparvi, i quali debbono essere spediti almeno quindici giorni prima (fa fede il timbro postale di partenza) di quello fissato per la convocazione. Negli inviti, debbono essere indicati la data, la sede e la località, nonché l'ora della riunione (in prima ed in seconda convocazione), con l'Ordine del Giorno da trattare.
Gli inviti di convocazione spediti per posta, come sopra indicato, possono essere sostituiti, in ogni caso, da un avviso, con analogo contenuto, pubblicato sul giornalino (bollettino) ufficiale dell'Associazione (spedito gratuitamente a tutti i soci), oppure su "I Nostri Cani" - organo ufficiale dell'ENCI -, nell'apposito spazio riservato alle associazioni specializzate, almeno 30 giorni (fa fede il mese di copertina precedente il mese della convocazione) prima della data dell'Assemblea.
L'Assemblea è valida in prima convocazione, allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei soci - ordinari e sostenitori - aventi diritto al voto.
L'Assemblea è valida in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati per delega, al momento della relativa ora indicata nell'invito. L'ora della seconda convocazione dovrà essere stabilita almeno un'ora dopo quella della prima convocazione.
I soci onorari possono partecipare all'Assemblea e prendere la parola, ma sono privi del diritto di voto.

Art. 20 - L'Assemblea ha il compito di deliberare:
a) sul programma generale dell'Associazione;
b) sull'elezione delle cariche sociali;
c) sui rendiconti finanziari;
d) sulle modifiche dello Statuto Sociale;
e) sulla misura della quota associativa, sia per i soci ordinari che sostenitori;
f) su ogni altro argomento iscritto all'Ordine del Giorno, che non sia d'esclusiva competenza di un altro organo sociale.
Spetta, inoltre, all'Assemblea eleggere i consiglieri, i probiviri ed i sindaci (revisori dei conti), effettivi e supplenti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 21 - Il Consiglio Direttivo è composto da 7 (sette) consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci e dura in carica tre anni solari. Ciascun consigliere può essere rieletto; qualora, durante il triennio, venisse a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri, la sostituzione verrà affidata alla prima Assemblea utile. I membri eletti in sostituzione resteranno in carica sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo s'intenderà decaduto e i membri rimasti in carica procederanno, entro tre mesi da tale stato di fatto, alla convocazione dell'Assemblea Generale dei soci, per le nuove elezioni del Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Un consigliere è nominato dall'ENCI e rimane in carica, indipendentemente dalla durata del Consiglio Direttivo, fino alla successiva sostituzione da parte dell'ENCI. Il consigliere così nominato deve annualmente relazionare all'ENCI circa l'andamento dell'Associazione, nonché fornire tutte le informazioni che gli vengono richieste, ai sensi del Regolamento d'attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Art. 23 - Il Consiglio Direttivo ha il compito d'attuare gli scopi statutari, in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei soci; fra l'altro, è responsabile dell'amministrazione sociale ed approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti morali e finanziari; decide sulle domande d'ammissione a nuovi soci; indice e patrocina manifestazioni, approvando le iniziative dell'Associazione ed autorizzando i raduni, le mostre speciali, nonché qualsiasi altro evento a favore della razza tutelata; sovrintende al lavoro degli uffici, qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni; ecc.

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo provvede, altresì, alla nomina del Presidente e del Vice-Presidente dell'Associazione, nonché di un segretario-cassiere. Il Presidente e il Vice-Presidente debbono essere eletti tra i consiglieri. Il segretario-cassiere può anche non essere un consigliere; non lo sarà allorché riceva una remunerazione per il suo lavoro.

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri, oppure il Collegio dei Sindaci (Revisori dei Conti).
Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in assenza di questi, dal Vice-Presidente, oppure, in assenza d'entrambi, dal consigliere più anziano d'età. Le riunioni consiliari sono valide quando è presente la maggioranza dei consiglieri. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede quella riunione.
I consiglieri eletti che non interverranno, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica, dagli altri componenti del Consiglio Direttivo.

IL PRESIDENTE

Art. 26 - Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; provvede a quanto s'addica all'osservazione delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso d'urgenza, può agire con i poteri del Consiglio Direttivo; le sue deliberazioni così adottate dovranno, tuttavia, essere sottoposte all'approvazione dello stesso Consiglio, nella prima riunione utile.
In caso d'assenza o d'impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente.
In caso di sue dimissioni, spetta al Consiglio Direttivo disporre la nomina di un nuovo Presidente, nel proprio ambito, durante la prima riunione utile.
Può essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, anche se non consigliere, purché Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma senza diritto di voto.

PATRIMONIO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 27 - Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni immobili e mobili;
b) dalle somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene, che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai soci;
b) dagli eventuali contributi concessi da enti o persone;
c) dall'attività di gestione;
d) da qualsiasi altro provento, pervenuto a qualsiasi titolo, purché legittimo.

Art. 28 - L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i consiglieri in carica, sino a quando l'Assemblea Generale dei soci, con l'approvazione del bilancio, non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.
Il bilancio consuntivo approvato dall'Assemblea Generale dei soci va trasmesso in copia all'ENCI.

COLLEGIO SINDACALE O DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 29 - La sorveglianza amministrativa e contabile è affidata ad un collegio sindacale composto da tre sindaci (revisori dei conti), eletti dall'Assemblea Generale dei soci, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
L'Assemblea Generale dei soci procederà anche alla nomina di un sindaco supplente.
I sindaci hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
I tre membri effettivi, nella loro prima riunione, eleggono - nel loro seno - il Presidente del Collegio.
Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, da un Socio designato dallo stesso Segretario, d'intesa con il Presidente del Collegio.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione o in caso di dimissioni, esso sarà sostituito dal membro supplente.
In caso di mancanza di almeno due membri del Collegio durante il triennio, si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea ordinaria dei soci.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 30 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei soci, fra coloro che non ricoprono altre cariche o funzioni. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Almeno uno dei membri effettivi, qualora sia disponibile tra i soci, dovrà essere un competente di materie giuridiche.
I tre membri effettivi, nella loro prima riunione, eleggono - nel loro seno - il Presidente del Collegio (nel caso sia eletto un competente di materie giuridiche, sarà costui ad assumere la presidenza).
Le funzioni di segretario sono esercitate dal Segretario dell'Associazione e, in caso di suo impedimento, da un Socio designato dallo stesso Segretario, d'intesa con il Presidente del Collegio.
Il Collegio dovrà pronunciarsi entro sei mesi dalla presentazione della denuncia, con lodo scritto motivato, preso a maggioranza, con la presenza di tre membri; mentre, l'istruttoria potrà essere svolta da uno dei membri del Collegio all'uopo incaricato, di volta in volta.
Le decisioni assunte dal Collegio dei Probiviri nei confronti di un Socio dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" sono appellabili presso la Commissione di Disciplina di seconda istanza (o d'appello) dell'ENCI, secondo le modalità previste nell'Art. 32 del presente Statuto.
Qualora un membro effettivo non potesse assistere alla riunione o in caso di dimissioni, esso sarà sostituito da un membro supplente (tra i due supplenti, la precedenza va data, se eletto fra questi, ad un'eventuale competente di materie giuridiche; altrimenti, a quello più anziano d'età; in caso d'impedimento di chi dispone della precedenza, subentra l'altro supplente).
In caso di mancanza di almeno due membri del Collegio durante il triennio, si procederà alla loro sostituzione in occasione della prima Assemblea ordinaria dei soci.

NORME DISCIPLINARI

Art. 31 - ogni Socio è tenuto a rispettare il Presente Statuto, lo Statuto dell'ENCI, il relativo Regolamento d'Attuazione, tutti i regolamenti dell'ENCI, nonché le regole della deontologia e della correttezza sportiva. E' soggetto alle decisioni dei Probiviri dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia", nonché alle decisioni delle Commissioni di Disciplina (di prima istanza e di seconda istanza o d'appello) dell'ENCI.

Art. 32 - La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dalla Commissione di Disciplina di prima istanza dell'ENCI, nelle ipotesi previste dal Regolamento d'Attuazione dello Statuto dell'ENCI, nonché dal Collegio dei Probiviri dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia".
Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione Specializzata sono appellabili avanti la Commissione di Disciplina di seconda istanza
(o d'appello) dell'ENCI, mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata a. r., nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione, ai sensi del Regolamento d'Attuazione dello Statuto Sociale dell'ENCI.

Art. 33 - Qualsiasi Socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto, inoltre, ad osservare le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Socio che trasgredisce a tali obblighi o, comunque, con il suo comportamento, venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione, è passibile di sanzioni disciplinari, che vengono deliberate dal Collegio dei Probiviri.
Le denuncie a carico di un Socio possono essere avanzate, entro novanta giorni dal verificarsi dei fatti, per iscritto e firmate, da un Socio denunciante o da un organo dell'Associazione, al Consiglio Direttivo, che le inoltra al Collegio dei Probiviri, il quale si pronuncia a sua volta con lodo scritto motivato, dopo aver contestato all'interessato, salvo archiviazione, l'addebito rivoltogli, dandogli un termine di almeno quindici giorni per produrre le proprie giustificazioni, con memorie, documenti e/o indicazioni di testi, oppure dopo aver richiesto l'audizione personale, e dopo che il Collegio stesso ha sentito il Presidente dell'Associazione.
In caso di mancanze gravi, il Consiglio Direttivo potrà, in via provvisoria e cautelativa, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali, in attesa che i probiviri, ai quali dovrà subito essere trasmessa la denuncia, abbiano a pronunciarsi definitivamente.
Il Consiglio Direttivo procede all'attuazione del lodo dei probiviri, che è appellabile secondo i modi previsti all'Art. 32 del presente Statuto.

Art. 34 - I provvedimenti disciplinari che il Collegio dei Probiviri può adottare a carico di un Socio dell'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" sono i seguenti: censura; sospensione fino ad un massimo di tre anni; in caso di particolare gravità, che comporti l'espulsione di un Socio, il Collegio dei Probiviri avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all'Assemblea Generale dei soci, che si pronuncerà in via definitiva.
L'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" ottempera e da esecuzione alle decisioni assunte nei confronti dei propri soci dalle Commissioni di Disciplina di prima e di seconda istanza dell'ENCI.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 35 - Qualsiasi modifica al presente Statuto non può essere proposta all'Assemblea se non dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie devono essere approvate, secondo quanto previsto dall'art. 21 c. c., a maggioranza dei presenti da un'Assemblea che riunisca almeno i tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

Art. 36 - Le modifiche allo Statuto dell'Associazione, prima d'essere presentate all'Assemblea, devono essere comunicate all'ENCI, per ottenere la necessaria preventiva approvazione, ai sensi del Regolamento d'Attuazione dello Statuto Sociale dell'Ente stesso.

VARIE

Art. 37 - Tutte le cariche in seno all'Associazione sono gratuite.

Art. 38 - Il presente Statuto, dopo l'approvazione dell'Assemblea Generale dei soci, entra in vigore con effetto immediato. Qualsiasi successiva modifica deve sottostare a quanto contenuto negli articoli 35 e 36 del presente Statuto.

Art. 39 - All'ENCI vengono riconosciuti poteri di tutela e di vigilanza, nonché il diritto e il dovere di disporre delle ispezioni e quant'altro necessario, secondo quanto contenuto nel presente Statuto, al fine di ripristinare e regolarizzare le situazioni dovute a mancato funzionamento, gravi irregolarità e violazioni statutarie, entro i termini previsti dall'ENCI stesso.

Art. 40 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti di legge ed ai principi generali di diritto.

NORMA TRANSITORIA

Art. 41 - Entro il 31 dicembre 2003, secondo quanto richiesto dall'ENCI a tutte le associazioni specializzate di razza, l'Associazione Specializzata "Bobtail Italia" dovrà presentare una dettagliata relazione sulla situazione italiana dell'allevamento della razza tutelata, indicando gli obiettivi di selezione, che intende perseguire ed in quanto tempo prevede di conseguirli.
Come tutte le associazioni specializzate di razza, dovrà relazionare all'ENCI circa il conseguimento degli obiettivi di selezione, con cadenza triennale o quinquennale. In occasione della presentazione della relazione iniziale, come ogni Associazione Specializzata, "Bobtail Italia" comunicherà se le sue relazioni saranno triennali o quinquennali. Tale opzione potrà essere modificata per giustificati motivi.



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